Termini di adeguamento alle misure di sicurezza antincendio delle strutture turistico ricettive

Pubblicato il 14 Marzo 2023 alle 16:02

Termini di adeguamento alle misure di sicurezza antincendio delle strutture turistico ricettive

Il Decreto Milleproroghe 2023 ha disposto la proroga dell’adeguamento alla normativa antincendio per le attività ricettive turistico–alberghiere al 31 dicembre 2024.

La proroga riguarda le attività ricettive turistico-alberghiere:

  • con più di 25 posti letto;
  • in possesso dei requisiti minimi previsti dal piano straordinario biennale di adeguamento antincendio del 2012;
  • esistenti alla data dell’11 maggio 1994 (entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994).

E’ possibile beneficiare della proroga presentando al comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio, entro il 30 giugno 2023, la SCIA parziale attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti misure, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:

  1. resistenza al fuoco delle strutture;
  2. reazione al fuoco dei materiali;
  3. compartimentazioni;
  4. corridoi;
  5. scale;
  6. ascensori e montacarichi;
  7. impianti idrici antincendio;
  8. vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al
  9. fuoco dei materiali;
  10. vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al
  11. fuoco dei materiali;
  12. locali adibiti a depositi.

Pertanto, tutte le strutture turistico-ricettive che abbiano già presentato SCIA parziale per soli 4 dei 6 punti indicati sopra, devono presentare entro il 30 giugno 2023 una ulteriore SCIA parziale con evidenza dell’adempimento di ulteriori 2 punti, in aggiunta ai 4 punti già presentati.

Alla stessa maniera, le strutture turistico-ricettive, ammesse al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, devono presentare entro il 30 giugno 2023 una SCIA parziale con evidenza dell’adempimento di non meno di 6 punti rispetto ai punti indicati sopra.

Preme sottolineare come l’adeguamento dei requisiti di sicurezza antincendio, oltre agli aspetti tecnico amministrativi indicati sopra, è subordinato, in maniera rilevante, alla predisposizione di misure compensative tecnico gestionali a carico del titolare dell’attività volte a compensare il rischio residuo dovuto alla mancata applicazione completa delle norme di prevenzione incendi.

Pertanto, al comma 2 dell’art. 12 bis della legge in argomento, si stabilisce che il titolare dell’attività, nelle more dell’adeguamento della propria struttura, è tenuto a:

  • pianificare ed attuare in accordo alle previsioni dell’allegato I del D.M. 01/09/2021 (cosiddetto Decreto Controlli) l’attività di sorveglianza volta ad accertare visivamente la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell’assenza di danni materiali sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sulla completa e sicura fruibilità dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza, su estintori e altri sistemi di spegnimento, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora o impianto di allarme;
  • applicare le misure previste dall’articolo 5 del decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012 (servizio integrativo per la gestione della sicurezza antincendio);
  • provvedere all’integrazione dell’informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell’attività;
  • integrare il piano di emergenza con le misure specifiche derivanti dall’analisi del rischio residuo connesso alla mancata attuazione delle misure di sicurezza e dalla presenza di cantieri all’interno delle attività;
  • assicurare al personale incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso almeno di tipo 2-FOR di cui all’allegato III al D.M. 02/09/2021.

Tutto quanto sopra premesso, si dispone che i titolari delle strutture turistico-ricettive di competenza dello scrivente Comando, all’atto di presentazione della SCIA parziale, oltre alle documentazioni previste all’art. 4 del DPR 151/11 e all’art. 4 del DM 07/08/2012, producano una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, osservando le modalità dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, ove si attesti che “nelle more dell’adeguamento antincendio della propria struttura turistico ricettiva” il titolare abbia provveduto agli adempimenti previsti nelle lettere da a) ad e) indicate sopra.

Nel contempo, il titolare dell’attività deve raccogliere nel fascicolo antincendio la documentazione predisposta per dare evidenza dell’effettiva attuazione delle misure compensative di sicurezza antincendio delle lettere da a) ad e) indicate sopra. Questa documentazione deve essere esibita in caso di eventuali controlli degli organi ispettivi competenti.

In merito alle Volture (cambi di titolarità dell’attività turistico-ricettiva), si possono presentare i seguenti casi:

  • i) attività che abbia presentato SCIA completa o ARPCA in corso di validità;
  • ii) attività che abbia presentato SCIA parziale (4 punti) con precedente scadenza al 31/12/2022;
  • iii) attività ammessa al piano straordinario 2012 e non dotata di alcuna autorizzazione antincendio.

Nel caso i) rimangono in essere le sole procedure previste dal DPR 151/2011 e DM 7/8/2012.

Nel caso ii) nelle more della presentazione della SCIA parziale per gli ulteriori 2 punti da effettuarsi entro il 30 giungo 2023, devono essere predisposte e documentate le misure compensative di cui alle lettere da a ) ad e) indicate sopra; il titolare dell’attività (colui che subentra) deve rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, osservando le modalità dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, ove si attestino tali provvedimenti.

Nel caso iii) la Voltura è subordinata alla presentazione della SCIA parziale (entro il 30 giugno 2023) con evidenza dell’adempimento di 6 punti delle misure di sicurezza antincendio, o della SCIA totale; nel caso di SCIA parziale deve essere sempre rilasciata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio dal titolare dell’attività (colui che subentra) per le misure compensative attuate.