Registro Pubblico delle Opposizioni: Determinazione tariffa per l’accesso

Pubblicato il 30 Agosto 2022 alle 09:55

Registro Pubblico delle Opposizioni: Determinazione tariffa per l’accesso

Nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 2022, n. 200, è stato pubblicato il decreto in oggetto contenente la “Determinazione della tariffa per l’accesso al registro pubblico delle opposizioni da parte degli operatori di TLC, per l’anno 2022”.
In particolare, attraverso tale provvedimento, efficace dal 28 agosto 2022, viene determinata la tariffa, con validità fino al 31 dicembre 2022, per l’accesso al Registro pubblico delle opposizioni (RPO) come indicato nella tabella seguente:


QUANTITA’ DI VERIFICHE: 1
TARIFFA (IVA esclusa): euro 0,00087

Le modalità operative che dovranno seguire gli operatori iscritti al registro prevedono:

  • l’acquisto, in modalità prepagata e secondo quanto previsto in fase di iscrizione dal contratto con il gestore del registro, di una quantità di verifiche, per multipli di 50.000, al costo di cui sopra (pari a 43,5 euro);
  • l’invio al gestore del registro delle verifiche acquistate al fine di verificare l’esercizio espresso dai contraenti del diritto di opposizione al trattamento dei dati di cui all’art. 129, comma 1, del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’impiego del telefono o della posta cartacea.

Su richiesta dell’operatore, le verifiche potranno avvenire anche in tempi diversi, fino al raggiungimento di una quantità complessiva, intesa come somma delle dimensioni delle singole liste sottoposte a verifica, pari alla quantità acquistata.
L’acquisto di una quantità di verifiche ha validità fino all’esaurimento delle verifiche.

Nel caso di cessazione della validità dell’iscrizione al registro da parte dell’operatore, l’eventuale presenza di verifiche acquistate e non ancora sottoposte al registro, non determina per l’operatore stesso un credito, con conseguente obbligo di rimborso da parte del gestore.
Le verifiche acquistate, secondo le tariffe fissate dai precedenti decreti ministeriali, possono essere utilizzate per la verifica del diritto di opposizione al trattamento dei dati di cui all’art. 129 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale sia tramite l’impiego del telefono sia mediante posta cartacea.
In caso di revisione delle tariffe, i nuovi importi si applicheranno alla sottoscrizione di nuove verifiche, senza comportare alcun effetto sulle quantità acquistate in precedenza.
Il provvedimento precisa inoltre che la tariffa è basata sull’ipotesi di una quantità annuale di verifiche sottoposte al registro pubblico delle opposizioni da parte degli operatori pari a circa dieci volte quelle effettuate nel 2021 (art. 3, comma 1).


Nel caso di rilevazione di eventuali scostamenti significativi delle verifiche sottoposte su base mensile rispetto al valore annuo di cui sopra, il gestore del registro lo deve segnalare alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali del MISE che può definire con proprio provvedimento direttoriale il nuovo costo per la singola verifica all’interno dell’intervallo definito nella seguente tabella, applicando la corrispondente variazione al costo per la singola verifica.

QUANTITA’ DI VERIFICHETARIFFA MASSIMA
(IVA esclusa)
TARIFFA MINIMA
(IVA esclusa)
1euro 0,00173euro 0,00022

In caso di aggiornamento del costo della singola verifica, potrà variare anche la quantità di verifiche acquistabili.