Nuove regole per gli ingressi dall’India e dal Bangladesh

Pubblicato il 28 Aprile 2021 alle 08:41

Nuove regole per gli ingressi dall’India e dal Bangladesh

Emergenza Coronavirus-Ordinanza del Ministro della salute introduce nuove regole più restrittive per gli ingressi dall’India e estendendole al Bangladesh

L’Ordinanza prevede in generale il divieto di ingresso e transito in Italia per chi abbia soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti in India o Bangladesh, e regole più restrittive per gli ingressi consentiti in deroga

Il Ministro della Salute ha firmato l’Ordinanza che con efficacia immediata e fino al prossimo 12 maggio, modifica ed estende agli ingressi anche dal Bangladesh e da qualsiasi punto di confine aereo, terrestre o marittimo, la disciplina introdotta con l’Ordinanza del 25 aprile u.s., per gli spostamenti dall’India. Pertanto, per tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti in India o Bangladesh, vale il divieto generale di ingresso e transito sul territorio nazionale.

Restano, adesso, consentiti, alle condizioni particolari di seguito indicate, soltanto gli ingressi e il traffico aereo di: 1) residenti in Italia da prima del 25 aprile 2021; 2) persone autorizzate dal Ministero della Salute per inderogabili motivi di necessità.

In tali circostanze, le persone oltre all’obbligo di dichiarazione al momento dell’ingresso, già previsto dalla disciplina, devono:

  • Presentare al vettore o a chi sia addetto ai controlli, la certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore precedenti, a test molecolare o antigenico a mezzo di tampone, risultato negativo;
  • Sottoporsi al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, o entro le successive 48 ore presso la ASL competente, a ulteriore test molecolare o antigenico a mezzo di tampone. In caso di ingresso mediante volo proveniente dall’India il test deve essere obbligatoriamente fatto al momento dell’arrivo in aeroporto;
  • Sottoporsi, a prescindere dall’esito del test, a un periodo di isolamento e di sorveglianza sanitaria di 10 giorni nei “Covid Hotel” (art. 1 D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito nella L. 17 luglio 2020 n.77), ovvero nei luoghi idonei, indicati dall’Autorità sanitaria;
  • Sottoporsi, al termine del periodo di quarantena, a un ulteriore test molecolare o antigenico, a mezzo di tampone.

Non sono, più, consentiti gli ingressi brevi-entro le 120 ore-sul territorio nazionale, per motivi di lavoro, necessità o salute, in esenzione dall’obbligo di quarantena e per gli ingressi, previa autorizzazione del Ministero della salute, ovvero secondo protocolli sanitari validati, di funzionari e agenti dell’Unione Europea o di organizzazioni internazionali, di diplomatici, del personale militare, della polizia, del sistema informativo e dei vigili del fuoco, nello svolgimento dello rispettive funzioni, l’Ordinanza dispone, invece:

  • Obbligo di dichiarazione/modulo di localizzazione all’ingresso, già previsto dalla disciplina;
  • Obbligo di presentazione al vettore o a chi sia deputato ai controlli della certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore precedenti, a test molecolare o antigenico a mezzo di tampone, con esito negativo;
  • Obbligo di sottoporsi a ulteriore test, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, o entro le 48 ore successive, presso ASL competente.
  • Obbligo di sottoporsi a un periodo di isolamento di 10 giorni presso un “Covid Hotel” ovvero nei luoghi idonei indicati dall’Autorità sanitaria;
  • Obbligo di sottoporsi a ulteriore test, al termine del periodo di quarantena.

Le disposizioni sopra esposte non trovano applicazione per gli equipaggi e il personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, fermi restando gli obblighi di compilazione del modulo di localizzazione digitale/dichiarazione all’ingresso, di sottoporsi a test molecolare o antigenico a mezzo di tampone, nel luogo e nel momento dell’arrivo in Italia, o entro le 48 ore successive, presso la ASL territorialmente competente e di rispetto dell’isolamento, dal momento dell’ingresso in Italia, fino al rientro in sede, nei luoghi loro indicati dall’Autorità sanitaria.