Nuove Linee Guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative anti Covid-19 nel trasporto pubblico

Pubblicato il 1 Aprile 2022 alle 09:09

Nuove Linee Guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative anti Covid-19 nel trasporto pubblico

Pubblicate sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili le nuove linee guida, aggiornate a seguito della cessazione dello stato di emergenza nazionale.

Sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (LINK) sono state pubblicate le nuove linee guida (LINK), che aggiornano il quadro degli adempimenti che utenti ed operatori devono rispettare nel settore del trasporto pubblico.
Le Linee guida sono state formalmente adottate con Ordinanza del Ministro della Salute, firmata in data odierna e si articolano, come le precedenti, in una sezione generale e in specifici approfondimenti dedicati alle diverse tipologie di trasporto.

Richiamando i contenuti del recente D.L. 24/2022, le Linee Guida ricordano che:

1) Fino al 30 Aprile p.v. sarà necessario il possesso del green pass base (da vaccinazione, test o guarigione) per l’accesso a e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:

  • aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e per quelli da e verso le Isole Tremiti;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.

Nessuna certificazione verde sarà, dunque, necessaria per l’utilizzo dei mezzi del trasporto pubblico locale o regionale.

2) Fino al 30 aprile 2022 è confermato l’obbligo di indossare mascherine protettive di tipo FFP2 per l’accesso a e l’utilizzo a:

  • aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  • mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
  • mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
  • funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici.

Inoltre, tra i cambiamenti introdotti alla disciplina valida per il trasporto pubblico in generale si segnalano:

  • l’eliminazione dei limiti alla capienza massima in precedenza stabiliti per i diversi veicoli;
  • l’eliminazione dell’obbligo di distanziamento di un metro tra gli utenti, con la conferma, però, dell’indicazione di evitare assembramenti;
  • la previsione dell’opportunità di installare nelle stazioni e nei luoghi di acquisto dei biglietti, di distributori di mascherine FFP2;
  • la previsione, da parte delle aziende di gestione, di forme di comunicazione della necessità di utilizzare correttamente le mascherine FFP2 negli spazi chiusi;
  • la specifica che le attività di sanificazione e igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro devono riguardare tutte le parti frequentate dai viaggiatori e dai lavoratori, ed essere effettuate con le modalità definite dalle pertinenti circolari del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità;
  • il superamento dell’indicazione di acquistare preferibilmente i biglietti in formato elettronico.

Per i viaggi aerei, nonché per quelli ferroviari e stradali di lunga percorrenza si preved, altresì, l’assunzione obbligatoria dell’impegno, da parte dei viaggiatori, di comunicare anche al vettore e all’autorità sanitaria competente l’insorgenza di sintomi da Covid-19 entro 5 giorni dalla conclusione del viaggio.
Una specifica appendice delle linee guida è, infine, dedicata alla Sanificazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro.