Nulla osta giochi senza vincite in denaro: proroga al 30 aprile 2022

Pubblicato il 30 Maggio 2022 alle 15:00

Nulla osta giochi senza vincite in denaro: proroga al 30 aprile 2022

Dal 1° al 15 giugno 2022 sarà riaperto lo sportello web per la presentazione delle istanze di autocertificazione per il rilascio dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi da intrattenimento senza vincite in denaro.

Lo scorso 30 aprile è scaduto il termine per la presentazione delle istanze per il rilascio dei titoli autorizzatori per la messa in esercizio relativi agli apparecchi da intrattenimento senza vincite in denaro (vale a dire gli apparecchi di cui all’art. 110 del TULPS comma 7 installati prima del 1° gennaio 2003, e gli apparecchi comma 7 lett. “c-bis”, ad esempio calciobalilla, e “c-ter”, ad esempio biliardi senza gettoniera.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha però riaperto il canale web per il rilascio dei titoli autorizzatori nel periodo 1° giugno – 15 giugno 2022 e potranno beneficiare di questa nuova finestra temporale non solo le attività stagionali, ma anche quelle non stagionali che, per diversi motivi, non abbiano rispettato la scadenza prevista per il 30 aprile scorso.


L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto la proroga al 30 aprile 2022 del termine per la presentazione delle istanze per la sostituzione/rilascio del nulla osta per la messa in esercizio

  • degli apparecchi da intrattenimento senza vincite in denaro di cui all’art. 110, comma 7 del TULPS, installati prima del 1° gennaio 2003;
  • degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 7, lett. c bis) e c ter) del TULPS (es. calciobalilla, flipper).

Dunque, dal prossimo 1° maggio (non più dal 1° marzo) potranno essere installati solo gli apparecchi provvisti del nuovo titolo autorizzatorio e del relativo dispositivo di identificazione elettronica, che verrà consegnato all’utente insieme al nulla osta.

È bene considerare che il soggetto tenuto a presentare la richiesta del titolo autorizzatorio per la messa in esercizio è il gestore dell’apparecchio (vale a dire colui che iscritto nel registro di cui all’art. 27 del D.L. n. 124/2019 e che esercita un’attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica degli apparecchi), figura alla quale è equiparato anche l’esercente del locale (ad esempio un Pubblico Esercizio) ove gli apparecchi sono installati, solo nel caso in cui ne sia anche proprietario.

Resta fissato al 30 giugno 2022 il termine per la presentazione dei nulla osta per la messa in esercizio per gli apparecchi di cui all’art. 110 del TULPS, comma 7, lett. a) – es. gru e pesche di abilità – e lett. c) – videogiochi – verificati e certificati secondo le regole tecniche previgenti.