Pubblicato il decreto interministeriale del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, recante le modalità applicative per la fruizione del credito di imposta di cui all’articolo 4 – “Credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator” – del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.
In particolare, il limite di spesa complessivamente fissato per l’intervento in esame corrisponde a 98 milioni di euro – eventualmente integrabili con sopravvenienze di ulteriori risorse unionali, statali e/o regionali – ripartito in 18 milioni di euro per il 2022, 10 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 60 milioni per il 2025, con una riserva del 40% per interventi da realizzare nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Di seguito trovi alcune fra le principali indicazioni e prescrizioni contenute nell’articolato del decreto interministeriale in analisi:
All’articolo 2 si elencano i soggetti beneficiari che, in base al disposto dell’articolo 4 comma 1 del citato decreto legge 6 novembre 2021, n.152, sono agenzie di viaggi e tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12. L’articolo prosegue precisando che tali soggetti, al momento in cui presenteranno la domanda per accedere alle misure previste dal decreto interministeriale in esame, dovranno essere regolarmente iscritti al registro delle imprese, e che ciascuno di essi potrà presentare una sola domanda di incentivo. Si dispone altresì, al medesimo articolo, che tutti i requisiti previsti per accedere alle misure dovranno essere posseduti, da parte del soggetto che ne fa richiesta, al momento della presentazione dell’istanza e mantenuti fino a 5 anni successivi all’erogazione, pena la decadenza del diritto all’agevolazione e il recupero degli incentivi erogati.
L’articolo 3, in tema di incentivi riconoscibili, rinviando al successivo articolo 4 l’elencazione degli investimenti i cui costi sono riconosciuti come ammissibili per l’accesso alla misura, stabilisce, al comma 1, che il credito d’imposta è riconoscibile fino all’50% dei costi stessi ed entro l’importo massimo complessivo cumulato di 25.000,00 per ciascun soggetto. Tali costi devono essere sostenuti nel periodo che intercorre dal 7 novembre 2021 – data di entrata in vigore del decreto legge 152/2021 – al 31 dicembre 2024. Il comma 3 dispone in merito al coordinamento fra la possibilità di concedere, a ciascuna impresa, l’incentivo in analisi e le disposizioni comunitarie – standard e temporanee per l’emergenza COVID – in materia di aiuti di Stato, mentre il comma 4 fissa la non cumulabilità dell’incentivo – che non potrà risultare di entità superiore al costo sostenuto per gli interventi – con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi. Al comma 5 si stabilisce che l’attribuzione degli incentivi avverrà seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, sempre nel limite massimo di spesa autorizzata complessivamente per il periodo di validità della disposizione.
L’articolo 4 individua gli interventi ammissibili alla misura di agevolazione in esame, che sono quelli relativi agli investimenti e attività di sviluppo digitale previsti al comma 2 dell’articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2014, n.83, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2014, n.104, con l’esclusione dei costi relativi alla intermediazione commerciale, come previsto al comma 2-bis dello stesso articolo. Ulteriori prescrizioni in merito alla localizzazione della sede operativa dell’impresa presso la quale devono essere realizzati gli interventi stessi, alle schede di descrizione del progetto – corredate da relazione tecnica – che devono accompagnare gli interventi e agli elementi che queste devono includere, e infine al termine massimo entro cui devono essere attivati e conclusi i lavori, sono riportate nel comma 2 lettere da a) a d). Al comma 3 infine si prescrive la conformità degli interventi alla normativa ambientale e sulla sostenibilità nazionale e comunitaria.
All’articolo 5 sono elencate nel dettaglio, al comma 1 lettere da a) a j), le spese ammissibili per la determinazione dell’incentivo di credito d’imposta, con le esclusioni di cui al comma 2, precisando, al comma 3, che le medesime saranno considerate come sostenute in base al disposto dell’articolo 109 – Norme generali sui componenti del reddito d’impresa – del TUIR di cui al DPR 917 del 1986. L’effettività del sostenimento delle spese sarà attestata, in base al disposto del comma 4, dal presidente del collegio sindacale o da revisore legale iscritto all’albo o da professionista iscritto all’albo dei dottori commercialisti e esperti contabili, o dei periti commerciali, o dei consulenti del lavoro, oppure dal responsabile del CAF. Non sono considerate ammissibili, e si procederà per queste all’eventuale recupero disposto dal Ministero del turismo, le spese di cui ai casi elencati alle lettere da a) a c) del comma 5.
Articolo 6 – relativamente alla procedura telematica di istanza per il riconoscimento degli incentivi – le imprese interessate potranno presentare le domande al Ministero del turismo esclusivamente per via telematica utilizzando la piattaforma online le cui modalità di accesso verranno rese note, con comunicazione pubblica/Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero stesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto interministeriale qui in esame. Una volta avvenuta l’apertura della piattaforma le imprese potranno, entro 30 giorni, registrare il proprio profilo e presentare l’istanza, che dovrà riportare, come elencato dettagliatamente nelle lettere da a) ad e) del comma 2 sempre dell’articolo 6, i dati anagrafici del soggetto richiedente, la tipologia degli interventi previsti, il costo degli interventi, l’ammontare delle spese ammissibili, il dettaglio delle singole voci di spesa e la data di inizio e conclusione degli interventi previsti: l’impresa dovrà altresì dichiarare di essere consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni mendaci o esibizione di falsi documenti. La domanda dovrà essere completata con tutta la documentazione tecnica e amministrativa che verrà indicata nella summenzionata comunicazione pubblica/Avviso del Ministero del turismo.
Articolo 7 – Ulteriori requisiti di partecipazione al bando per l’assegnazione dell’incentivo di credito d’imposta
All’articolo 8 – riconoscimento degli incentivi – viene indicato che gli stessi verranno attribuiti secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e previa verifica dei requisiti indicati, nel limite delle risorse stanziate. L’elenco dei beneficiari verrà pubblicato dal Ministero del turismo sul proprio sito istituzionale entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione fissato e gli incentivi verranno erogati secondo l’ordine cronologico di comunicazione della conclusione dell’intervento. Il comma 4 prevede che, ai soggetti che avranno superato il massimale di aiuti di Stato percepibili in base alle norme UE applicabili in materia, le agevolazioni verranno concesse nei limiti dell’importo di aiuto ancora disponibile. L’esaurimento delle risorse disponibili in base allo stanziamento previso verrà comunicato dal Ministero del turismo con avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale.
Articolo 9 – Le modalità di fruizione del credito d’imposta, secondo quanto previsto ai relativi commi dell’articolo 4 del decreto legge 152/2021.
All’articolo 10 – modalità di rendicontazione – viene indicato che il profilo creato dal soggetto richiedente sul sistema informativo messo a disposizione in sede di presentazione della domanda, sarà lo strumento tramite il quale il soggetto stesso potrà, in ogni momento dell’iter, caricare giustificativi di spesa e pagamento. Ulteriori istruzioni per la corretta rendicontazione sono riportate al comma 2 – lettere da a) a d) – mentre, al comma 3, è previsto l’obbligo di presentare una la certificazione, redatta da certificatori indipendenti, di conformità degli interventi alla normativa comunitaria ambientale e sulla sostenibilità.
Disposizioni relative a cause di revoca degli incentivi e controlli ed eventuali procedure di recupero del credito d’imposta illegittimamente fruito, sono indicate rispettivamente agli articoli 11 e 12 decreto interministeriale in esame, il cui testo si conclude – all’articolo 13 – con le disposizioni finali.