Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime “de minimis” per i quali è stata rifiutata l’iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA per aver indicato nei modelli Redditi, IRAP e 770

Pubblicato il 24 Ottobre 2022 alle 11:03

Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime “de minimis” per i quali è stata rifiutata l’iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA per aver indicato nei modelli Redditi, IRAP e 770 – periodo d’imposta 2018 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18 ottobre 2022.

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento direttoriale del 18 ottobre 2022, rende noto di mettere a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza le informazioni relative alla mancata registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis nei registri RNA (Registro Nazionale degli aiuti di Stato), SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale), SIPA (Sistema italiano della pesca e dell’acquacoltura), indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo di imposta 2018.
Le informazioni ricevute, secondo le indicazioni fornite dal provvedimento, consentono ai destinatari di regolarizzare spontaneamente eventuali errori o violazioni.

In particolare, i contribuenti riceveranno, tramite Pec o, in mancanza di una casella di posta elettronica certificata valida, per posta, la comunicazione completa dei dati necessari a identificare l’incoerenza riscontrata.

La stessa comunicazione e i relativi allegati sono consultabili nel “Cassetto fiscale” dell’interessato, disponibile nell’area riservata del sito delle Entrate, nella sezione “L’Agenzia scrive” – “Comunicazioni relative all’invito alla compliance”.

Una volta ricevuta la comunicazione, il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, può:

  • richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali inesattezze delle informazioni a disposizione e/o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
  • qualora la mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei Registri sia imputabile a errori di compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto Aiuti di Stato, regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa con i dati corretti (in tal caso è dovuta apposita sanzione beneficiando del ravvedimento operoso);
  • qualora la mancata registrazione dell’aiuto sia imputabile ad altre tipologie di errori di compilazione, regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l’aiuto di Stato e l’aiuto in regime de minimis illegittimamente fruito, comprensivo di interessi (in tal caso è dovuta apposita sanzione beneficiando del ravvedimento operoso).