Comunicazione generalità alloggiati per soggiorni non superiori a 24 ore

Pubblicato il 5 Settembre 2019 alle 10:55

Comunicazione generalità alloggiati per soggiorni non superiori a 24 ore

Il D.L. 14 giugno 2019, n. 53 cosiddetto “Decreto sicurezza bis”, ha modificato il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), in materia di comunicazione alle Autorità di pubblica sicurezza delle generalità delle persone alloggiate.

Ne consegue che, a norma di legge, i gestori delle strutture alberghiere, ricettive e para-ricettive, devono comunicare alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici, le generalità delle persone alloggiate, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, entro le 24 ore successive all’arrivo.

Si ricorda altresì che tale obbligo di registrazione sussiste anche nell’ipotesi in cui il soggiorno degli alloggiati sia inferiore alle 24 ore, in tal caso quindi con immediatezza i gestori dovranno provvedere a questa comunicazione.

Sull’argomento è intervenuta una circolare del Ministero dell’Interno del 16 agosto 2019, la quale afferma che, fino all’ adozione del decreto ministeriale integrativo del DM 7 gennaio 2013, il quadro normativo deve essere prudenzialmente inteso nel senso che i gestori delle strutture alberghiere, ricettive e para-ricettive dovranno provvedere a comunicare le generalità delle persone alloggiate entro il termine delle 24 ore dall’arrivo della persona, anche nei casi in cui il soggiorno sia inferiore alle stesse 24 ore

Come chiarito dalla circolare, la comunicazione entro le 24 ore non sarà comunque effettuata inutilmente, posto che essa consentirà, sia pure con un minimo lasso temporale, di ricostruire, ai fini investigativi, i movimenti di un latitante o di un soggetto ritenuto pericoloso o sospettato di aver compiuto determinati reati, agevolando le attività di indagine, di rintraccio e di eventuale cattura.