E’ in vigore dal 8 ottobre u.s. il decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del cd. Jobs act.
Attraverso un’intensa attività sindacale è stato possibile preservare l’istituto normativo limitando l’intervento correttivo del Governo alla tracciabilità dello stesso. Abbiamo evidenziato nelle sedi parlamentari l’importanza del mantenimento del lavoro accessorio, quale strumento utile e funzionale ad un mercato del lavoro flessibile.
Tra le azioni “correttive” operate dal decreto, è stato introdotto un nuovo obbligo comunicativo. Mutando la procedura già utilizzata per tracciare il lavoro intermittente, il provvedimento introduce l’obbligo per i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio, di comunicare almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio, alla sede territoriale dell’ispettorato nazionale del lavoro:
- i dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore;
- il luogo di esecuzione della prestazione;
- il giorno e l’ora d’inizio;
- il giorno e l’ora di fine della prestazione.
In caso di violazione degli obblighi di comunicazione è prevista la medesima sanzione per il lavoro intermittente, ovvero la sanzione amministrativa da euro 400 a 2400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
La comunicazione deve avvenire a mezzo sms o posta elettronica. Il Ministero del lavoro potrà dettare le modalità applicative e rendere disponibili ulteriori sistemi di comunicazione.
Si forniranno ulteriori informazioni e chiarimenti appena disponibili.