E’ stata pubblicata il 29 settembre sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n.233 l’Ordinanza del Ministro della Salute datata 28 settembre recante Misure urgenti per la sperimentazione di “Corridoi turistici Covid-free”.
Riassumiamo di seguito i principali contenuti del medesimo:
All’articolo 1 – Sperimentazione “Corridoi turistici Covid-free” – si provvede a definire tale fattispecie come itinerari per la realizzazione di viaggi turistici, tanto in partenza dal territorio italiano quanto in arrivo, controllati in base a specifiche misure di sicurezza sanitaria idonee a garantire che i servizi siano resi nel rispetto delle norme per la prevenzione del rischio di contagio Covid-19 che sono indicate, nel dettaglio, nel documento “Indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nei corridoi turistici Covid-free”, allegato al provvedimento in analisi e sua parte integrante. Al comma 2 sono identificati i Paesi extra UE da e per i quali i succitati corridoi vengono resi operativi, con effetto dal 30 settembre 2021 fino a non oltre il 31 gennaio 2022, salvo proroghe: si tratta di Aruba, nazione costitutiva del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica delle Maldive, della Repubblica di Mauritius, della Repubblica delle Seychelles, della Repubblica Dominicana e delle sole zone turistiche di Sharm El Sheikh e Marsa Alam della Repubblica Araba d’Egitto. Sono pertanto Paesi e territori di interesse, pressoché esclusivo, del turismo “outgoing” dall’Italia.
All’articolo 2 – Obblighi “Corridoi turistici Covid-free” – si stabilisce che, verso le mete indicate al precedente articolo, potranno spostarsi dall’Italia, per motivi turistici, i soli soggetti in possesso della certificazione verdeCOVID-19 (cd Green pass) – o delle certificazioni equivalenti in base alla normativa vigente – i quali dovranno comunque presentare, all’atto dell’imbarco sul vettore utilizzato per il trasferimento, il risultato di un test molecolare o antigenico eseguito con tampone con esito negativo effettuato nelle 48 ore antecedenti la partenza. Qualora la permanenza a destinazione del viaggiatore duri 7 o più giorni, questi dovrà sottoporsi in loco ad un ulteriore test molecolare o antigenico. Al rientro in Italia è previsto che gli stessi viaggiatori siano esentati dal rispetto degli obblighi di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, previsti dalla normativa generale vigente, qualora presentino, all’atto dell’imbarco sul vettore utilizzato, il risultato di un test molecolare o antigenico eseguito con tampone con esito negativo effettuato nelle 48 ore antecedenti il rientro, sottoponendosi altresì, immediatamente all’arrivo in Italia, ad un ulteriore test molecolare o antigenico.
All’articolo 3 – Misure di sicurezza “Corridoi turistici Covid-free – si prescrive, in capo agli operatori turistici sottoposti alla normativa italiana, l’obbligo di assicurare il rispetto delle misure di sicurezza descritte nel documento “Indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nei corridoi turistici Covid-free” allegato al provvedimento in analisi.
All’articolo 4 – Disposizioni finali – si istituisce, presso il Ministero della Salute, un tavolo tecnico con l’obiettivo di monitorare l’effettiva applicazione delle misure indicate nell’Ordinanza e nel relativo allegato. Al tavolo partecipano rappresentanti del Ministero del turismo e di quello degli Affari esteri e cooperazione internazionale, unitamente ai rappresentanti delle aziende turistiche e delle società aeroportuali che partecipano alla sperimentazione dei sopraindicati corridoi turistici.
Un ultimo accenno relativo ai contenuti del più volte richiamato allegato “Indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nei corridoi turistici Covid-free”, che contiene le indicazioni alle quali gli operatori turistici e i soggetti che, a vario titolo, prendono parte ai viaggi turistici controllati descritti all’articolo 1 dell’Ordinanza. L’allegato include l’indicazione degli elementi che i tour operator e le agenzie di viaggio dovranno tenere presente nella selezione di vettori aerei e aeroporti di partenza e arrivo, delle strutture ricettive all’estero, dei fornitori e del personale preposto alla gestione delle escursioni a destinazione e dei fornitori che gestiscono servizi di transfer all’estero. L’allegato prescrive altresì l’obbligo di adottare specifiche polizze “Covid” per l’eventuale rimpatrio sanitario protetto e l’assistenza sanitaria nella destinazione del viaggio.