Sperimentazione corridoi turistici Covid-free

Pubblicato il 4 Ottobre 2021 alle 10:39

Sperimentazione corridoi turistici Covid-free

E’ stata pubblicata il 29 settembre sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n.233 l’Ordinanza del Ministro della Salute datata 28 settembre recante Misure urgenti per la sperimentazione di “Corridoi turistici Covid-free”.

Riassumiamo di seguito i principali contenuti del medesimo:

All’articolo 1 – Sperimentazione “Corridoi turistici Covid-free” – si provvede a definire tale fattispecie come itinerari per la realizzazione di viaggi turistici, tanto in partenza dal territorio italiano quanto in arrivo, controllati in base a specifiche misure di sicurezza sanitaria idonee a garantire che i servizi siano resi nel rispetto delle norme per la prevenzione del rischio di contagio Covid-19 che sono indicate, nel dettaglio, nel documento “Indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nei corridoi turistici Covid-free”, allegato al provvedimento in analisi e sua parte integrante. Al comma 2 sono identificati i Paesi extra UE da e per i quali i succitati corridoi vengono resi operativi, con effetto dal 30 settembre 2021 fino a non oltre il 31 gennaio 2022, salvo proroghe: si tratta di Aruba, nazione costitutiva del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica delle Maldive, della Repubblica di Mauritius, della Repubblica delle Seychelles, della Repubblica Dominicana e delle sole zone turistiche di Sharm El Sheikh e Marsa Alam della Repubblica Araba d’Egitto. Sono pertanto Paesi e territori di interesse, pressoché esclusivo, del turismo “outgoing” dall’Italia.

All’articolo 2 – Obblighi “Corridoi turistici Covid-free” – si stabilisce che, verso le mete indicate al precedente articolo, potranno spostarsi dall’Italia, per motivi turistici, i soli soggetti in possesso della certificazione verdeCOVID-19 (cd Green pass) – o delle certificazioni equivalenti in base alla normativa vigente – i quali dovranno comunque presentare, all’atto dell’imbarco sul vettore utilizzato per il trasferimento, il risultato di un test molecolare o antigenico eseguito con tampone con esito negativo effettuato nelle 48 ore antecedenti la partenza. Qualora la permanenza a destinazione del viaggiatore duri 7 o più giorni, questi dovrà sottoporsi in loco ad un ulteriore test molecolare o antigenico. Al rientro in Italia è previsto che gli stessi viaggiatori siano esentati dal rispetto degli obblighi di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, previsti dalla normativa generale vigente, qualora presentino, all’atto dell’imbarco sul vettore utilizzato, il risultato di un test molecolare o antigenico eseguito con tampone con esito negativo effettuato nelle 48 ore antecedenti il rientro, sottoponendosi altresì, immediatamente all’arrivo in Italia, ad un ulteriore test molecolare o antigenico.

All’articolo 3 – Misure di sicurezza “Corridoi turistici Covid-free – si prescrive, in capo agli operatori turistici sottoposti alla normativa italiana, l’obbligo di assicurare il rispetto delle misure di sicurezza descritte nel documento “Indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nei corridoi turistici Covid-free” allegato al provvedimento in analisi.

All’articolo 4 – Disposizioni finali – si istituisce, presso il Ministero della Salute, un tavolo tecnico con l’obiettivo di monitorare l’effettiva applicazione delle misure indicate nell’Ordinanza e nel relativo allegato. Al tavolo partecipano rappresentanti del Ministero del turismo e di quello degli Affari esteri e cooperazione internazionale, unitamente ai rappresentanti delle aziende turistiche e delle società aeroportuali che partecipano alla sperimentazione dei sopraindicati corridoi turistici.

Un ultimo accenno relativo ai contenuti del più volte richiamato allegato “Indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nei corridoi turistici Covid-free”, che contiene le indicazioni alle quali gli operatori turistici e i soggetti che, a vario titolo, prendono parte ai viaggi turistici controllati descritti all’articolo 1 dell’Ordinanza. L’allegato include l’indicazione degli elementi che i tour operator e le agenzie di viaggio dovranno tenere presente nella selezione di vettori aerei e aeroporti di partenza e arrivo, delle strutture ricettive all’estero, dei fornitori e del personale preposto alla gestione delle escursioni a destinazione e dei fornitori che gestiscono servizi di transfer all’estero. L’allegato prescrive altresì l’obbligo di adottare specifiche polizze “Covid” per l’eventuale rimpatrio sanitario protetto e l’assistenza sanitaria nella destinazione del viaggio.