Registratori Telematici: modalità “fuori servizio” per le ferie estive

Pubblicato il 25 Luglio 2023 alle 09:07

Registratori Telematici: modalità “fuori servizio” per le ferie estive

Con il Provvedimento n. 15943 del 18 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha approvato la versione 11 delle specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

In particolare, nel caso in cui l’interruzione dell’attività sia superiore ai 12 giorni (ad esempio ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, etc.) o se l’esercente non fosse in grado di conoscere la durata del periodo di inattività e di comunicarla a priori, il Registratore Telematico deve prevedere la possibilità di predisporre l’invio di un evento di tipo “fuori servizio”, codice 608 (magazzino/periodo di inattività), per comunicare al sistema l’inizio del periodo di inattività. In questo caso il RT tornerà “In servizio” alla prima trasmissione utile.

Detta comunicazione, si precisa, può essere effettuata dal RT stesso o nel cassetto fiscale. Viene previsto, altresì, che la nuova versione 11 deve essere rispettata obbligatoriamente:

  • nei nuovi modelli di RT che presentano domanda di approvazione dal 1° luglio 2023;
  • per i modelli di RT già approvati, nel caso di presentazione di domanda di variante successiva al 30 giugno 2023.

Relativamente al cambio di stato per interruzione dell’attività superiore ai 12 giorni, nessun adeguamento è obbligatorio per i Registratori Telematici approvati alla data del 30 giugno 2023 ed in uso a quella data; Nel predetto caso, la mancata trasmissione dell’informazione preventiva: 1) non comporta in nessun caso l’applicazione di un’autonoma sanzione; 2) la segnalazione di “anomalia” sarà gestita come in passato dall’Agenzia delle Entrate.

La preventiva o successiva comunicazione del “fuori servizio” da parte dell’esercente è una facoltà e non un obbligo.

Pertanto, gli esercenti che hanno acquistato e utilizzano i Registratori Telematici omologati fino al 30 giugno 2023, non hanno alcun obbligo di aggiornare le loro macchine rispetto alla nuova funzionalità e, di conseguenza, in tal caso, non è applicata alcuna sanzione per la mancata trasmissione dell’informazione preventiva.