Riduzione dell’incidenza di prodotti di plastica monouso sull’ambiente
Ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legislativo n. 196/2021 a partire dal 14 gennaio 2022 importanti restrizioni riguarderanno l’immissione e la messa a disposizione sul mercato di alcuni prodotti di plastica monouso (indicati nella Parte B dell’allegato al D.lgs suddetto, tra cui: posate, piatti, cannucce, contenitori per alimenti in polistirene espanso, tazze per bevande in polistirene espanso, ecc.) e di prodotti in plastica oxo-degradabile.
Il provvedimento è volto a promuovere il processo di transizione verso l’economia circolare, la riduzione della produzione dei rifiuti in plastica privilegiando l’impiego di prodotti più sostenibili.
In particolare, al comma 1, viene introdotto il divieto (a partire dal 14 gennaio 2022) di immettere sul mercato i prodotti sopra indicati, mentre, al comma 2, è previsto che la messa a disposizione sul mercato degli stessi prodotti sia consentita esclusivamente fino all’esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l’immissione sul mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza del divieto di cui sopra, e quindi prima del 14 gennaio 2022.
Pertanto le imprese dovranno utilizzare solo prodotti con caratteristiche diverse da quelli in plastica monouso oggetto di divieto, potendo, nel contempo, solamente smaltire le scorte accumulate in magazzino. Sul punto è bene precisare che per non incorrere in violazioni (che, come si vedrà, comportano la possibile applicazione di sanzioni), occorrerà essere in possesso della prova che tali prodotti siano stati resi disponibili sul mercato dal produttore per la prima volta in data antecedente al 14 gennaio 2022. Ciò considerato, sarebbe preferibile utilizzare prodotti acquistati dal proprio fornitore prima della data suddetta o, in alternativa, laddove si acquisti in data successiva, occorrerebbe farsi consegnare dal fornitore o dal grossista idonea documentazione dalla quale si evinca che il prodotto è stato immesso sul mercato in un momento antecedente all’inizio della decorrenza del divieto di immissione (quindi prima del 14 gennaio 2021).
Per quanto concerne la marcatura, viene disposto che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto (14 gennaio 2022), i prodotti di plastica monouso di cui alla “Parte D” dell’Allegato – tra cui assorbenti e tamponi igienici, salviette umidificate, prodotti da tabacco con filtri, tazze o bicchieri per bevande – dovranno rispettare una serie di requisiti di marcatura concernenti l’informativa ai consumatori sulle modalità di gestione del rifiuto e sull’eventuale presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza negativa sull’ambiente provocata dalla dispersione. Anche in questo caso si prevede che lo smaltimento delle scorte non conformi ai suddetti requisiti sia consentito a condizione che possa esserne dimostrata l’immissione sul mercato prima del 14 gennaio 2022.
Con riferimento al regime sanzionatorio, viene prevista, all’art. 14, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro per “l’immissione sul mercato o la messa a disposizione di prodotti in violazione di quanto previsto dall’art. 5, comma 1 prevedendo la stessa sanzione sia per l’immissione sul mercato, sia per la messa a disposizione sul mercato di cui all’art. 5 comma 2.
In linea con gli obiettivi di riduzione del consumo, viene quindi previsto un credito d’imposta a vantaggio delle imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati nell’Allegato “Parte A” e “Parte B” del decreto, riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile o compostabile. Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite massimo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, nella misura del 20% delle spese sostenute e fino all’importo massimo annuale di 10.000 euro per ogni beneficiario. Sarà un Decreto del MiTE di concerto con il MEF (da adottare entro il 15 marzo 2022) a stabilire i criteri e le modalità di applicazione della misura e fruizione del contributo.