MOCA – scadenza 31 luglio

Pubblicato il 27 Luglio 2017 alle 15:16

MOCA – scadenza 31 luglio

Obbligo di comunicazione degli stabilimenti afferenti al settore dei materiali e oggetti a contatto con gli alimenti (MOCA) – scadenza 31 luglio

Disciplina Attività commerciali

Si fa seguito alla Com. n. 33 del 15 maggio 2017 per rammentare che l’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 29/2017, stabilisce che “gli operatori economici dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti comunicano all’autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al regolamento (CE) 2023/2006“.

Il termine per effettuare tale comunicazione scadrà il 31 luglio p.v. Il comma 3 dell’art. 6, infatti, stabilisce che gli operatori già in attività devono provvedere all’adempimento entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del decreto.

L’art. 2 del regolamento (CE) 2023/2006 stabilisce che lo stesso si applica “a tutti i settori e a tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di materiali e oggetti, sino ad e ad esclusione della produzione di sostanze di partenza“.

La disposizione di cui all’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 29/2017, fa espressamente salvi solo gli stabilimenti in cui viene effettuata esclusivamente la distribuzione al consumatore finale, pertanto gli operatori che distribuiscono all’ingrosso materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti sono tenuti ad adempiere all’obbligo di comunicazione.

Il 17 luglio u.s. il Ministero della salute ha diffuso una nota (all. 1) cui ha allegato uno schema di modello di comunicazione.

Nel modello sono indicati, tra i soggetti obbligati, gli operatori che effettuano distribuzione all’ingrosso anche conto terzi (cfr. riquadro 7). Nelle note alla compilazione, tale attività è definita come comprendente “l’attività di commercio/distribuzione MOCA“.

I materiali oggetto dell’obbligo di comunicazione sono indicati nella nota (cfr. riquadro 5). Il regolamento 2023/2006, come specificato all’art. 1, riguarda “gruppi di materiali e di oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti […] elencati nell’allegato I al regolamento (CE) n. 1935/2004 e le combinazioni di tali materiali ed oggetti nonché di materiali ed oggetti riciclati impiegati in tali materiali ed oggetti“. La lista presente nella comunicazione del Ministero della salute riprende appunto l’elenco di cui all’allegato I al reg. 1935/2004.

Nei giorni scorsi questo Ufficio ha provveduto a sollecitare il Ministero per avere conferma della possibilità di ritenere esclusi dall’obbligo di comunicazione gli operatori che si limitino a utilizzare i materiali in questione, come sostenuto nella Com. n. 33 già ricordata.

È stato chiesto, inoltre, se sia possibile estendere tale esclusione anche agli operatori non specializzati nei MOCA, ma per i quali, anzi, questi rappresentino una quota minoritaria di un assortimento merceologico più ampio e diversificato, particolarmente nel caso in cui tali operatori esercitino un’attività prevalentemente al dettaglio ma si trovino, saltuariamente o comunque per piccoli importi, a vendere anche ad operatori professionali quali dettaglianti o ristoratori.

Il Ministero ha risposto che queste e altre richieste sono in corso di approfondimento e che il risultato di tale approfondimento sarà diffuso non appena disponibile.

Qualora non dovessero pervenire in tempo utile aggiornamenti sull’argomento (come sembra ormai probabile), si ritiene prudente che tutti i soggetti la cui attività comprenda la vendita di MOCA ad altri operatori, anche se saltuariamente o per piccoli importi, provvedano a effettuare la comunicazione.