News Green Pass: estensione dell’obbligo ai lavoratori del pubblico e privato

Pubblicato il 20 Settembre 2021 alle 17:16

News Green Pass: estensione dell’obbligo ai lavoratori del pubblico e privato

Nella seduta del 16 settembre 2021, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che estende l’obbligo del green pass e rafforza il sistema di screening per garantire lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato.


21 settembre 2021, DECRETO-LEGGE n. 127 – estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato.

Tra le novità introdotte segnaliamo:

  • è obbligatorio possedere ed esibire, su richiesta, il Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021;
  • l’obbligo è previsto per chiunque svolga attività lavorativa nel settore privato e per tutti i soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni;
  • non sono soggetti a tale obbligo i lavoratori esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica;
  • i lavoratori sprovvisti di Green Pass sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro;
  • per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso o emolumento;
  • per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore e assumerne uno in sostituzione per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili una sola volta;
  • i datori di lavoro sono tenuti ad assicurare il rispetto delle prescrizioni e a definire le modalità organizzative per le verifiche entro il 15 ottobre p.v., anche individuando  con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento;
  • per i lavoratori che non rispettino le prescrizioni è prevista la sanzione pecuniaria da € 600,00 a € 1500,00;
  • per i datori di lavoro che non abbiano predisposto le modalità di verifica è prevista la sanzione pecuniaria da € 400,00 a € 1000,00.

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