Modalità semplificate per la rateizzazione delle bollette di energia elettrica e di gas naturale

Pubblicato il 18 Aprile 2023 alle 12:27

Modalità semplificate per la rateizzazione delle bollette di energia elettrica e di gas naturale

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale MIMIT 3 marzo 2023, “Modalità semplificate di accesso alla rateizzazione delle bollette di energia elettrica e di gas naturale”, in attuazione delle misure contenute all’articolo 3 del decreto legge c.d. Aiuti Quarter.

I destinatari della misura sono le imprese, costituite in qualsiasi forma, iscritte al Registro delle Imprese, con utenze in Italia a esse intestate e i fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia.

Il decreto in esame chiarisce, anzitutto, che per componente energetica sono da intendersi le voci della bolletta per la fornitura di energia elettrica e gas, escluse quelle relative ai costi per il trasporto, per la gestione del contatore, alla spesa per oneri di sistema, alle imposte e tasse e alle altre eventuali partite contabilizzate.

L’impresa interessata alla rateizzazione, entro 15 giorni dall’emissione della bolletta, deve presentare istanza all’attuale fornitore attraverso posta elettronica certificata (PEC) o con altre modalità, comunque tracciabili, che andranno individuate dal fornitore.

L’istanza dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

  • una dichiarazione di disponibilità di un’impresa di assicurazione a stipulare una copertura assicurativa sul credito rateizzato, accompagnata dalla garanzia SACE di cui al comma 4 dell’articolo 3 del richiamato DL Aiuti-quater;
  • una dichiarazione di impegno al pagamento dei corrispettivi della bolletta che non costituiscono oggetto di rateizzazione, entro 5 giorni dall’accoglimento dell’istanza;
  • apposita dichiarazione di non fruire, per i periodi corrispondenti al piano di rateizzazione, dei crediti d’imposta di cui all’articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 e all’articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

IMPORTANTE: l’adesione al piano di rateizzazione, per i periodi corrispondenti, è alternativa alla fruizione dei citati crediti d’imposta.

E’ previsto che entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, il fornitore, quando accoglie l’istanza, proponga all’impresa richiedente, un piano di rateizzazione recante l’ammontare degli importi dovuti, l’entità del tasso di interesse eventualmente applicato (che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata) le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili. Il piano di rateizzazione deve contenere tutte le istruzioni necessarie per il pagamento delle rate della bolletta.

Entro 10 giorni dal ricevimento della proposta di rateizzazione, l’impresa dovrà esprimere la propria adesione e presentare il contratto di assicurazione sul credito rateizzato accompagnato dalla garanzia SACE, nonché l’attestazione del pagamento dell’importo della bolletta non rateizzabile.

In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, entro 10 giorni dal relativo termine previsto nel piano di rateizzazione, l’impresa decade dal beneficio del pagamento dilazionato ed è tenuta al versamento, in un’unica soluzione, dell’intero importo residuo dovuto entro i successivi dieci giorni.