Garanzia dei beni di consumo: avviso ed etichetta armonizzati

Pubblicato il 28 Settembre 2026 alle 16:23

Garanzia dei beni di consumo: avviso ed etichetta armonizzati

Sono entrati in uso due strumenti informativi previsti dalle disposizioni di attuazione della direttiva UE 2024/825: l’avviso armonizzato sulla garanzia legale e l’etichetta armonizzata per alcune garanzie commerciali di durabilità.

Cosa devono fare i venditori

L’avviso armonizzato è obbligatorio per i venditori di beni di consumo. Informa i clienti dei diritti derivanti dalla garanzia legale e deve essere esposto in modo visibile, per esempio vicino alla cassa oppure sul sito del venditore.

Se stampato, deve essere almeno in formato A4. In negozio può essere a colori o in bianco e nero; online deve essere a colori. Il modello da utilizzare è disponibile nella pagina del MIMIT.

Quando si usa l’etichetta di durabilità

L’etichetta armonizzata riguarda i produttori che scelgono di offrire, senza costi aggiuntivi, una garanzia commerciale di durabilità sull’intero bene per più di due anni. In questo caso devono utilizzare l’etichetta prevista a livello UE ed esporla in modo visibile.

L’etichetta stampata deve misurare almeno 95 × 100 mm e può essere a colori o in bianco e nero. Online deve essere a colori; è ammessa anche una visualizzazione annidata, espandibile con un clic o al passaggio del mouse. I modelli sono scaricabili dalla pagina del Ministero.

Per le imprese: i venditori devono predisporre l’avviso nei punti vendita e, se vendono online, sul proprio sito. L’etichetta si applica quando il produttore offre la specifica garanzia commerciale di durabilità descritta sopra.