Decreto attuativo del Piano Transizione 5.0

Pubblicato il 13 Agosto 2024 alle 08:45

Si informa che nella Gazzetta Ufficiale n.183, del 6 agosto 2024, è stato pubblicato il il decreto interministeriale 24 luglio 2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze, per l’attuazione dell’art. 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 56 del 2024, recante le modalità operative del Piano Transizione 5.0.

Inoltre si rende noto che, a partire dalle ore 12.00 del 7 agosto (data di pubblicazione della presente nota), è attiva la piattaforma per la presentazione delle domande sul sito internet del GSE, soggetto gestore della misura.

Si ricorda che gli stanziamenti del credito d’imposta sono pari a 1.039.milioni di euro per l’anno 2024, 3.118 milioni di euro per l’anno 2025 e 415.800 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.

Soggetti Beneficiari (art. 3)

Possono accedere al beneficio (credito d’imposta) tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni (nel territorio dello Stato) di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza e dalla dimensione.

Sono escluse le imprese:

  • in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale;
  • destinatarie di sanzioni interdittive;
  • che non rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili e inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Progetti di innovazione e spese ammissibili (artt. 4, 6, 7, 8)

Sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati dal 1 gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025, che prevedono investimenti nei beni materiali o immateriali previsti, rispettivamente, dagli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016, tramite i quali deve essere conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.

Tra i beni immateriali dell’allegato B rientrano anche i software relativi alla gestione di impresa se acquistati nell’ambito del medesimo progetto di innovazione che comprende investimenti in sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o che introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo («Energy Dashboarding»).

Nel progetto di innovazione di cui al comma 1, oltre ai beni degli allegati A e B, sono agevolabili:

a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta alle condizioni di cui all’articolo 7;

b) le spese in attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alle condizioni di cui all’articolo 8.

Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso.

Il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell’ultimo investimento che lo compone, e nello specifico:

a) in caso di beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B, alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati;

b) nel caso di beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, alla data di fine lavori dei medesimi beni;

c) nel caso di attività di formazione per le competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di sostenimento dell’esame finale.

Possono essere effettuati più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario. I progetti di innovazione sono ammissibili al beneficio se, con riferimento alla struttura produttiva, non sono stati avviati ulteriori progetti di innovazione agevolati o i progetti di

innovazione avviati sono stati completati e il relativo credito d’imposta è utilizzabile in compensazione.

Il limite massimo complessivo di costi ammissibili è pari a 50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all’anno di completamento dei progetti di innovazione, indipendentemente dalla data di avvio del progetto.

L’art. 5 identifica i progetti di innovazione che sono esclusi dal beneficio. Si tratta principalmente di attività connesse direttamente ai combustibili fossili, attività nell’ambito degli ETS, attività connesse a discariche e inceneritori di rifiuti, attività nelle quali è generata alta dose di inquinanti, etc.

Progetti di innovazione non ammissibili (art. 5)

Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente – DNSH (art. 17 regolamento UE n. 852/2020), non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati ad:

a. attività direttamente connesse ai combustibili fossili; compreso l’uso a valle, ad eccezione di:

1. attività per i quali l’uso a valle di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per la tempestiva transizione verso un funzionamento degli stessi senza combustibili fossili;

2. macchine mobili non stradali, da Regolamento UE 2016/1628, e veicoli agricoli e forestali da Regolamento UE 2013/167, per i quali l’utilizzo di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile e funzionale all’upgrade del motore.

b. attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra superiori ai parametri di riferimento, ad eccezione dei progetti di innovazione che non hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dell’attività d’impresa o comportano emissioni inferiori a quelle consentite a titolo gratuito nell’esercizio di riferimento del medesimo progetto.

c. attività connesse a discariche di rifiuti, inceneritori e impianti di trattamento meccanico biologico, a eccezione:

1. per le attività connesse agli inceneritori, degli investimenti in impianti adibiti esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili e ad impianti esistenti se il progetto di innovazione sia provatamente teso ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l’utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, e solo se i medesimi progetti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita;

2. per le attività connesse agli impianti di trattamento meccanico biologico, degli investimenti in impianti di trattamento meccanico biologico esistenti se il progetto di innovazione sia comprovatamene teso ad aumentare l’efficienza energetica o a migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati (compostaggio, digestione anaerobica di rifiuti organici) e solo se i medesimi progetti non

determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita.

d. attività il cui processo produttivo genera un’elevata dose di rifiuti speciali pericolosi (reg. (UE) n. 1357/2014 della CE) e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente, ad eccezione dei progetti di innovazione che:

1. non comportano un incremento dei rifiuti speciali pericolosi generati per unità di prodotto;

2. generano determinati rifiuti speciali pericolosi destinati alle operazioni di recupero o smaltimento, di cui al Testo Unico Ambientale;

3. sono volte a siti industriali che non producono più del 50% in peso di rifiuti speciali pericolosi destinati allo smaltimento, ad eccezione dell’operazione di incenerimento;

4. sono inerenti a siti industriali che hanno superato i limiti della produzione di rifiuti pericolosi, nell’ambito della Comunicazione “Pollutant Release and Transfer Registers” (PRTR).

Non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti ove tali investimenti costituiscano un obbligo nei confronti dell’ente pubblico concessionario o nel caso in cui siano previsti corrispettivi di servizio.

Beni per l’autoproduzione di energia rinnovabile per autoconsumo (art. 7)

Nell’ambito dei progetti di innovazione per gli investimenti in beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia rinnovabile per l’autoconsumo – anche a distanza – insistenti sulla stessa particella catastale dell’attività produttiva, o che siano ad essa virtualmente riconducibili tramite connessione alla rete elettrica, nonché nei casi di configurazioni di autoconsumo a distanza (purchè nella stessa zona di mercato), sono agevolabili le seguenti spese:

  • gruppi di generazione di energia elettrica;
  • trasformatori e misuratori;
  • impianti di produzione di energia termica rinnovabile – autoprodotta per calore di processo;
  • servizi ausiliari dell’impianto;
  • impianti di stoccaggio dell’energia elettrica (fino ad un importo massimo complessivo di 900 euro/kWh).

Gli impianti non devono eccedere la producibilità massima attesa del 105% del consumi energetici della struttura produttiva relativi all’anno antecedente a quello di avvio del progetto di innovazione, attenendosi alle formule di calcolo indicate nell’Allegato 1 del decreto stesso. Tale allegato fornisce anche i parametri di calcolo dei massimali di spesa per ciascun investimento.

Con specifico riferimento agli impianti di autoproduzione da fonte solare sono agevolabili solo gli impianti con moduli fotovoltaici iscritti al Registro di ENEA (di cui all’art. 1 del DL DECRETO-LEGGE 9 dicembre 2023, n. 181) e che, cioè, siano prodotti in UE e caratterizzati da elevata efficienza (efficienza pari o superiore al 21,5%). E’ prevista, inoltre, una maggiorazione per le tecnologie con moduli a celle normali e bifacciali che comportano, rispettivamente, un incremento di efficienza del 23,5% e del 24%. Per tali beni, la base di calcolo del credito d’imposta è, rispettivamente, del 120% e 140% del costo di investimento.

Nelle more della formazione del registro da parte dell’ENEA, farà fede l’attestazione dei produttori.

I beni sopraelencati devono entrare in esercizio entro un anno dal completamento dei relativi progetti di innovazione.

Attività di Formazione (art.8)

Le spese per attività di formazione del personale devono riguardare percorsi di durata non inferiore a 12 ore, anche nella modalità a distanza, che prevedano un esame finale con attestazione del risultato conseguito.

Possono effettuare l’attività di formazione i seguenti soggetti esterni all’impresa:

  • i soggetti accreditati per la formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
  • le università, pubbliche o private, e gli enti pubblici di ricerca;
  • i soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali
  • i soggetti in possesso della certificazione di qualità Uni En ISO 9001 settore EA 37;
  • i centri di competenza ad alta specializzazione di cui all’art. 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  • gli European Digital Innovation Hubs e Seal of Excellence selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione C/2021/7911 e definiti dall’art. 16 del regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma Europa Digitale per il periodo 2021-2027;
  • gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy).
  • Sono agevolabili nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati e, in ogni caso, nel limite massimo di spesa di 300.000 euro:
  • le spese relative ai formatori;
  • i costi di esercizio relativi a formatori, al personale dipendente, ai titolari di impresa e ai soci lavoratori partecipanti alla formazione, direttamente connessi al progetto di formazione (es. spese di viaggio, i materiali e le forniture, ammortamento strumenti, etc.);
  • i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • le spese di personale dipendente, dei titolari di impresa e soci lavoratori, partecipanti alla formazione e le spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Riduzione dei consumi energetici (art. 9)

La riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva cui si riferisce il progetto di innovazione viene calcolata confrontando, a parità di volumi produttivi, i consumi annuali stimati conseguibili ex-post (attraverso gli investimenti) e i consumi effettivi conseguiti ex-ante (l’anno antecedente alla realizzazione degli investimenti stessi), in relazione a ciascuna specifica attività o processo.

In assenza di dati di misura effettivi, viene considerata una stima dei consumi sull’analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili e, in caso di dati insufficienti, viene considerata la media dei dati riproporzionata su base annuale.

Nei casi, invece, di imprese di nuova costituzione, i consumi stimati ex-post vengono confrontati con quelli di uno scenario controfattuale relativo alla produzione di almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato UE negli ultimi cinque anni e dei relativi consumi energetici medi di produzione.

Credito d’imposta e intensità di aiuto (art. 10)

Il credito d’imposta è determinato sulla base delle spese agevolabili per gli investimenti e della riduzione dei consumi energetici conseguiti, nella misura riportata nella seguente tabella.

Il beneficio, inoltre, è aumentato di:

  • un importo non superiore a 10.000 euro, per le spese sostenute dalle PMI per adempiere agli obblighi di certificazione di cui all’art. 15;
  • un importo non superiore a 5.000 euro, per le spese sostenute dai soggetti non obbligati per legge alla revisione legale dei conti, per adempiere all’obbligo di certificazione di cui all’art. 17 del presente decreto.

Cumulo (art. 11)

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali, a condizione che non porti al superamento del costo sostenuto.

Non è permessa la cumulabilità con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali (art. 1, commi 1051 e seguenti, della legge n. 178 del 2020), nonché con il credito d’imposta per investimenti nella Zona economica speciale (ZES unica – Mezzogiorno) e nella Zona logistica semplificata (ZLS).

Procedura di accesso al credito d’imposta (art. 12)

Per garantire il monitoraggio delle risorse disponibili, l’impresa trasmette al GSE una comunicazione, preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione, corredata dalla certificazione di cui all’art. 15, comma 1, lettera a).

Il GSE verifica la correttezza dei dati, la completezza dei documenti e il rispetto del limite massimo dei costi ammissibili e, entro cinque giorni, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato nel limite delle risorse disponibili.

In caso di dati o informazioni incomplete o non leggibili, il GSE entro cinque giorni comunica all’impresa i dati ovvero la documentazione da integrare che dovrà essere restituita nel termine di dieci giorni.

Nel caso di indisponibilità di risorse, la comunicazione preventiva si intende in ogni caso trasmessa. Nel caso di rifinanziamento della misura, il GSE comunica all’impresa la nuova disponibilità di risorse, la quale conferma entro dieci giorni il contenuto della comunicazione preventiva trasmessa. Entro cinque giorni dall’avvenuta conferma, il GSE comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato.

Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del credito d’imposta prenotato, l’impresa trasmette una comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Entro cinque giorni dalla data di presentazione della comunicazione, il GSE, in caso di verifica positiva, trasmette all’impresa la conferma dell’importo del credito d’imposta prenotato o, nel caso di riduzione dell’importo degli investimenti individuati nella comunicazione preventiva, il nuovo e minore importo del credito d’imposta prenotato.

A seguito del completamento del progetto di innovazione e, in ogni caso, entro il 28 febbraio 2026, l’impresa trasmette apposita comunicazione di completamento, corredata dalla certificazione prevista dall’art 15 e dagli attestati comprovanti il possesso della perizia di cui all’art. 16 nonché della certificazione di cui all’art. 17.

Entro dieci giorni il GSE, in caso di verifica positiva, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione, che non può comunque eccedere l’importo del credito d’imposta prenotato.

In caso di dati non corretti o di documentazione o informazioni incomplete, il GSE richiede le opportune integrazioni.

Fruizione del credito d’imposta (art.13)

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, dopo dieci giorni dalla comunicazione di completamento, tramite modello F24 telematico dell’AdE. La compensazione può essere effettuata in una o più quote, entro il 31 dicembre 2025. L’ammontare del credito d’imposta non utilizzato entro tale data è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.

Adempimenti procedurali (art. 14)

Il GSE trasmette, almeno mensilmente, al MIMIT l’elenco delle imprese che hanno inviato le comunicazioni di accesso al credito e il relativo credito prenotato, nonché il contributo termini di raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici al fine di individuare eventuali azioni correttive.

Inoltre, il GSE pubblica le risorse disponibili e i casi di decadenza dell’agevolazione e di recupero degli importi.

Infine, il GSE trasmette all’AdE e al MEF l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione e l’AdE trasmette al MEF l’elenco delle imprese che hanno utilizzato il credito (e i relativi importi).

Certificazioni del risparmio energetico (art. 15)

La riduzione dei consumi energetici di cui all’articolo 9, conseguibile con gli investimenti in progetti di innovazione, è certificata da perizia asseverata rilasciata da valutatori indipendenti. Le certificazioni sono redatte sulla base di modelli pubblicati dal GSE e riportano: i consumi energetici ex-ante ed ex-post rispetto agli investimenti, le informazioni dettagliate rispetto agli investimenti stessi e alla struttura produttiva, i parametri di confronto per i consumi e le specificità degli interventi effettuati, nonché la sussistenza dei requisiti per l’ammissibilità delle spese.

Tali certificazioni possono essere rilasciate da:

  • Esperti in gestione dell’energia (EGE) certificati;
  • ESCo certificate;
  • Ingegneri e periti iscritti all’albo.

Tali enti sono tenuti a dotarsi di assicurazione di copertura per eventuali inesattezze o errori.

Perizia tecnica asseverata (art. 16)

Le caratteristiche tecniche di “Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” e di “Beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” di cui, rispettivamente, agli allegati A e B alla Legge finanziaria 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232) e il requisito di interconnessione dei beni stessi con le relative attività produttive, sono provate con perizia asseverata – sulla base di modelli pubblicati dal GSE – rilasciata da ingegneri e periti industriali iscritti all’albo o da enti di certificazione accreditati, ovvero da EGE e ESCo accreditati.

In caso di imprese agricole, la perizia può essere rilasciata da agronomi, agrotecnici e periti agrari.

Per i beni fino a 300 mila euro, l’onere documentale può essere adempiuto con dichiarazione del legale rappresentante.

Certificazione contabile (art. 17)

L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione contabile rilasciata dai soggetti incaricati della revisione legale dei conti dotati di idonee coperture assicurative.

Per le imprese non soggette alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti.

Disposizioni finali (art. 24)

Entro il 16 agosto 2024, con decreto direttoriale del MIMIT vengono individuati i termini per l’avvio delle procedure per la richiesta delle agevolazioni.

Con ulteriore decreto direttoriale del MIMIT sarà disposta la chiusura dei termini per la presentazione delle richieste di prenotazione del credito d’imposta.