Regolamento UE relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale

Pubblicato il 19 Ottobre 2022 alle 12:44

Regolamento UE relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L265 del 12.10.2022 il Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali).

Il fine del regolamento – direttamente applicabile a decorrere dal 2 maggio 2023 seppur, come previsto dall’art. 54, alcune disposizioni trovino applicazione prima e dopo tale data – è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno stabilendo norme armonizzate volte a garantire che i mercati nel settore digitale nei quali sono presenti gatakeeper siano equi e contendibili in tutta l’Unione, a vantaggio degli utenti commerciali e finali.

Il regolamento definisce gatekeeper un’impresa che fornisce servizi di piattaforma di base – tali servizi sono declinati all’art. 2, punto 2 e tra essi vi rientrano i servizi di intermediazione online, i motori di ricerca, i servizi di social network e i servizi di cloud computing – e che, a norma dell’art. 3, abbia un impatto significativo sul mercato interno, il cui servizio di piattaforma di base costituisca punto di accesso importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali e che detenga una posizione consolidata e duratura, nell’ambito delle proprie attività, o è prevedibile che la acquisisca nel prossimo futuro.

L’articolo 3, comma 2 del regolamento definisce le soglie numeriche alle quali i requisiti sopra citati si ritengono soddisfatti.

Tra le misure di maggior interesse per la base associati, l’obbligo dei gatekeeper:

  • di non impedire agli utenti commerciali di offrire gli stessi prodotti o servizi agli utenti finali attraverso servizi di intermediazione online di terzi o attraverso il proprio canale di vendita diretta online a prezzi o condizioni diversi da quelli offerti attraverso i servizi di intermediazione online del gatekeeper (art. 5, comma 3);
  • di consentire agli utenti commerciali, a titolo gratuito, di comunicare e promuovere offerte, anche a condizioni diverse, agli utenti finali acquisiti attraverso il servizio di piattaforma di base o attraverso altri canali, di stipulare contratti con tali utenti finali, a prescindere dal fatto che, a tal fine, essi si avvalgano dei servizi di piattaforma di base del gatekeeper (art. 5, comma 4);
  • di non imporre agli utenti commerciali di utilizzare, offrire o essere interoperabili con un servizio di identificazione, un motore di rendering dei browser web o un servizio di pagamento, o servizi tecnici funzionali alla fornitura dei servizi di pagamento, quali i sistemi di pagamento per gli acquisti in-app, di tale gatekeeper nel contesto dei servizi forniti dagli utenti commerciali che si avvalgono dei servizi di piattaforma di base di tale gatekeeper. (art. 5, comma 7);
  • di non imporre agli utenti l’abbonamento o l’iscrizione a qualsiasi ulteriore servizio di piattaforma di base quale condizione per poter utilizzare, accedere, registrarsi o iscriversi a uno dei servizi di piattaforma di base del gatekeeper (art. 5, comma 8);
  • di non utilizzare, in concorrenza con gli utenti commerciali, dati non accessibili al pubblico generati o forniti da tali utenti commerciali nel quadro del loro utilizzo dei pertinenti servizi di piattaforma di base, compresi i dati generati o forniti dai clienti di tali utenti commerciali. (art. 6, comma 2);
  • di non garantire un trattamento più favorevole, in termini di posizionamento e relativa indicizzazione e crawling, ai servizi e prodotti offerti dal gatekeeper rispetto a servizi o prodotti analoghi di terzi. Il gatekeeper deve applicare condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie a tale posizionamento. (art. 6, comma 5);
  • di non limitare a livello tecnico o in altra maniera la possibilità per gli utenti finali di passare, e di abbonarsi, a servizi e applicazioni software diversi, cui hanno accesso avvalendosi dei servizi di piattaforma di base del gatekeeper (art. 6, comma 6);
  • di fornire a titolo gratuito agli utenti commerciali, su richiesta, un accesso efficace, di elevata qualità, continuo e in tempo reale a dati aggregati e non aggregati, compresi i dati personali, e garantire alle stesse condizioni l’uso dei dati, che sono forniti o generati nel contesto dell’uso dei pertinenti servizi di piattaforma di base da parte di tali utenti commerciali e degli utenti finali che si avvalgono di prodotti o servizi forniti da tali utenti commerciali. (art. 6, comma 10).